Coronavirus, obbligo di quarantena per i siciliani che rientrano da Malta, Grecia e Spagna. Ecco cosa prevede la nuova ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci

12 Agosto 20202min0

Nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che prevede per cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell’Isola, che dalla data del 14 agosto 2020 siano rientrati dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, di:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto;

b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;

d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;

e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena.

I soggetti invece non residenti o non domiciliati nell’Isola che facciano ingresso in Sicilia dalla data del 14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:

a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;

b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute;

c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le finalità di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020;

d) indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.

Fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo di lavoro l’uso della mascherina rimane sempre obbligatorio. È, altresì, obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

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