Si è concluso il 28 novembre il censimento nazionale degli autovelox. Da oggi, 29 novembre, tutti i Comuni, gli enti locali e le forze dell’ordine che non hanno caricato i dati richiesti sulla piattaforma istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono spegnere i dispositivi, pena la nullità delle sanzioni elevate. Lo ricorda il Codacons, dopo la nota diffusa dal Mit che certifica la chiusura della procedura e la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati.
Il giro d’affari legato agli autovelox è tutt’altro che marginale: nelle principali 20 città italiane, secondo le elabora attraverso cui enti locali e forze dell’ordine devono comunicare, entro 60 giorni, tutte le informazioni relative ai dispositivi di rilevazione della velocità: posizione, modello, conformità e omologazione. Il decreto stabilisce espressamente che “la comunicazione dei dati […] è condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi”.
Da oggi, quindi, qualunque apparecchio non censito non potrà essere utilizzato. Le sanzioni elevate da dispositivi non registrati saranno nulle a tutti gli effetti.
A questo si aggiunge il nodo irrisolto dell’omologazione. Il “caos autovelox” dura ormai da 20 mesi, da quando la Cassazione — nell’aprile 2024 — ha sancito la nullità delle multe elevate con apparecchi approvati ma non omologati. Secondo il Codacons, quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili non risulterebbe in possesso dell’omologazione richiesta, molti dei quali installati prima del 2017, anno cruciale per la disciplina tecnica dei dispositivi. Un quadro che alimenta migliaia di ricorsi in tutta Italia.
In questo contesto interviene il Segretario Nazionale Codacons, Francesco Tanasi, che richiama l’urgenza di una piena ricomposizione del quadro normativo e amministrativo. “Le amministrazioni pubbliche devono garantire che ogni dispositivo impiegato nei controlli stradali rispetti integralmente i requisiti previsti dalla legge e sia regolarmente inserito nella banca dati del MIT. L’assenza di registrazione rende il dispositivo inutilizzabile e priva di validità la sanzione, perché manca il titolo che ne legittima l’impiego. Analogamente, l’uso di strumenti privi di omologazione integra un difetto strutturale dell’accertamento, esponendo gli enti a un inevitabile contenzioso. È necessario ristabilire certezza del diritto e uniformità operativa, affinché la rilevazione elettronica della velocità torni a essere uno strumento di sicurezza e non una fonte di conflitto tra cittadini e istituzioni”, conclude Tanasi.



