sabato 5 Settembre 2026

Stagione venatoria in Sicilia, il CGA frena: via libera solo al colombaccio per cinque giornate e stop alla tortora

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha emesso l’ordinanza n. 296, accogliendo in parte l’appello della Regione Siciliana e delle associazioni venatorie ma ridimensionando drasticamente la portata della preapertura della stagione venatoria 2026-2027. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, il pronunciamento non costituisce un via libera generalizzato, bensì fissa limiti severi e sanzioni rigorose per chi non li rispetta.
A partire da oggi e per le sole giornate del 5, 6, 9, 12 e 13 settembre, l’attività venatoria in via straordinaria sarà consentita esclusivamente per il prelievo del Colombaccio. Resta invece rigorosamente esclusa la Tortora selvatica: il CGA ha confermato lo stop a questa specie, ritenendo la decisione dell’Assessorato di inserirla nel calendario fortemente incompatibile con la tutela della fauna protetta a livello comunitario e con i pareri contrari espressi dal Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA.
Il provvedimento impone modalità operative molto rigide. I cacciatori potranno esercitare il prelievo unicamente in forma di appostamento temporaneo, utilizzando capanni mimetici in tela o ramaglie locali. È fatto divieto assoluto di praticare la caccia vagante, di utilizzare i cani per la ricerca della selvaggina e di detenere o trasportare il fucile fuori dai momenti di sosta nell’appostamento.
Le associazioni ambientaliste (Legambiente, LIPU e WWF) sottolineano inoltre come i giudici amministrativi abbiano mosso pesanti censure all’indirizzo politico dell’Assessore Sammartino. Nell’ordinanza si ribadisce con forza che la salvaguardia della biodiversità rappresenta una priorità assoluta e che l’ambiente costituisce un bene fondamentale nell’ordinamento, a cui gli interessi venatori devono subordinarsi. La Regione è stata inoltre richiamata alla necessità di dotarsi al più presto di un piano faunistico-venatorio aggiornato.
Qualsiasi abbattimento o detenzione di esemplari di specie diverse dal colombaccio, così come l’esercizio della caccia al di fuori delle cinque giornate e delle modalità stabilite, sarà perseguito penalmente come reato di bracconaggio, con conseguente sequestro delle armi.

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