sabato 17 Gennaio 2026

Il tribunale di Palermo annulla un decreto ingiuntivo promosso da una società di recupero crediti nei confronti di due cittadini

Il tribunale di Palermo annulla un decreto ingiuntivo promosso da una società di recupero crediti nei confronti di due cittadini

PALERMO (ITALPRESS) – Il tribunale di Palermo, terza sezione civile, con la sentenza 4378/2025 emessa dal giudice Adriana Pandolfo, ha revocato un decreto ingiuntivo di quasi 10.000 euro promosso da una società di recupero crediti che non aveva dimostrato di essere effettiva titolare della pretesa.

La vicenda riguarda due cittadini palermitani che si erano visti recapitare un decreto ingiuntivo fondato su un presunto debito risalente a un finanziamento del 2008. La società ricorrente sosteneva di aver acquistato quel credito nell’ambito di una cessione in blocco. Il caso è emblematico di una dinamica sempre più frequente nel mercato dei crediti deteriorati: i crediti vengono ceduti più volte tra istituti finanziari, intermediari e società specializzate. Una catena di trasferimenti che, se non adeguatamente documentata, può generare incertezze, errori formali e pretese illegittime nei confronti dei debitori.

Per contestare l’ingiunzione, i due coniugi si sono rivolti agli avvocati Alessandro Palmigiano e Luca Panzarella dello studio legale Palmigiano e Associati, che hanno fondato la loro opposizione su un principio cardine: chi richiede il pagamento deve provare in modo rigoroso di essere legittimo titolare del credito. Secondo quanto emerso in giudizio, la documentazione fornita dalla società opposta era gravemente incompleta. In particolare, mancavano gli allegati essenziali contenenti l’elenco dei crediti effettivamente ceduti. Anche gli ulteriori documenti prodotti risultavano di formazione unilaterale e privi di quegli elementi indispensabili a ricondurli con certezza al contratto di cessione originario.

Il giudice Pandolfo ha accolto l’opposizione, chiarendo che non è sufficiente presentare un contratto di cessione di crediti privo degli allegati specificativi, né è sufficiente un elenco redatto unilateralmente dalla stessa società che agisce in giudizio. La mera comunicazione al debitore, inoltre, ha valore esclusivamente informativo e non costituisce prova della titolarità del credito. In altre parole, l’azione giudiziaria deve essere supportata da documenti completi, autentici e riferibili al singolo credito. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La decisione del tribunale assume particolare rilevanza perché conferma l’esigenza di trasparenza e rigore probatorio in un settore in cui la circolazione dei crediti rischia spesso di produrre effetti distorti sui consumatori e sulle imprese.

“Questa sentenza è un forte segnale di tutela per imprese e cittadini – ha commentato l’avvocato Alessandro Palmigiano -. Spesso le società di recupero crediti agiscono basandosi su documentazione incompleta, dando per scontato che la cessione in blocco sia sufficiente. Non è così. Ogni debitore ha diritto di sapere chi è davvero il proprio creditore e di vedere documenti chiari, completi e verificabili”.

– Foto ufficio stampa studio legale Palmigiano e Associati –

(ITALPRESS).

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